Art. 9.
(Abrogazione di norme ed entrata in vigore).

      1. Gli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 7, 7-bis, 8, 8-bis e 8-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.